Il diritto d’autore

Immagine

Lunedì 31 entrerà in vigore il “REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA” emanato con  Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Molto bello lo spot realizzato per la tutela del diritto d’autore.

Questo Regolamento si pone una triplice finalità:

  • promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali
  • educare alla corretta fruizione delle opere presenti online
  • accertare le violazioni.

Il primo articolo è un vero e proprio glossario (Autorità, legge sul diritto d’autore, testo unico, codice, decreto, prestatore di servizi…)   indispensabile per comprendere appieno il Regolamento.

Il regolamento sancisce l’istituzione di un Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali ( entro il 14 marzo era possibile presentare domanda per manifestare l’interesse a far parte del Comitato), lo scopo del Comitato sarà quello di incentivare e favorire la diffusione delle opere digitali e l’adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi, promuove iniziative di educazione alla legalità nella loro fruizione.

Quali sono i meccanismi di tutela messi in atto da questo Regolamento?

Un soggetto che ritenga violato il suo diritto d’autore può chiedere la rimozione, tale richiesta può essere fatto compilando un modulo che dovrebbe essere disponibile sul sito dell’ AGCOM, che io sinceramente non sono riuscita a trovare. La controversia può risolversi se l’uploader, “ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento”, rimuove spontaneamente l’opera digitale oggetto della controversia o ne dimostra la leggittima paternità. L’Autorità può anche chiedere  l’oscuramento del sito da parte dell’Hosting che lo ospita oppure chiedere il reindirizzamento a pagine redatte dall’Autorità.

Il Regolamento afferma e tutela anche il diritto d’autore anche sui servizi dei media. Per servizi dei media si intende ”  la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche” ( art 4 Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44
Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive“), in questo caso l’Autorità può richiedere la sospensione del programma.

Il Regolamento, se pur nelle intenzioni, parla di azioni per educare alla legalità nel rispetto del diritto d’autore e di promozione della diffusione delle opere digitali non spiega quali voglia intraprendere.

La questione del diritto d’autore in rete è questione complessa che meriterebbe una ampia riflessione…

 

 

Lascia un commento